Attraverso la Legge di Stabilità 2015 però, il Governo non si è limitata ad allargare i confini del Ravvedimento Operoso alle imposte sulla casa, ma ha anche studiato dei “nuovi ravvedimenti”, che comprendono lassi temperali che meglio si sposano con le scadenze e la contabilizzazione di Imu, Tasi e Tari:
- Ravvedimento intermedio a 90 giorni, che comporta l’applicazione di una sanzione al 3,3%, che può essere utilizzato nel caso si proceda alla regolarizzazione di eventuali errori o omissioni, entro i 90 giorni dalla data ultima per la presentazione delle dichiarazione. Nel caso delle tasse sugli immobili, ossiaIMU e TASI, con cui, l’errore non diventa visibile con la scadenza del pagamento, il “conteggio” per il ravvedimento operoso deve essere fatto partire proprio da quest’ultima, per esempio: chiunque abbia sbagliato il pagamento delle imposte sugli immobili, ha tempo 90 giorni dal 16 giugno, per poter ricorrere al ravvedimento operoso intermedio.
- Ravvedimento operoso entro i due anni o entro la seconda dichiarazione successiva, alla data in cui si è commesso l’errore, che prevede una sanzione del 4,2%, più gli interessi annui non ancora chiariti.
- Ravvedimento operoso oltre i due anni, che prevede invece una sanzioni pari al 5%, più gli interessi annui.
- Ravvedimento operoso un settimo del minimo, a cui si può ricorrere in caso si voglia procedere alla regolarizzazione dell’importo dovuto, entro l’anno successivo dalla data in cui è stato commesso l’illecito o, nel caso non sia prevista la dichiarazione periodica, entro due anni.
- Il Ravvedimento operoso al quinti del minimo invece, può essere utilizzato dopo che la violazione commessa sia stata segnalata. Ma, in questo caso, le tasse locali sono escluse.