L’assenza di “prove materiali” a testimoniare l’attivazione diretta da parte del proprietario dell’immobile, per l’eliminazione dell’abuso edilizio, fa si che questo sia punibile per legge, come se a commettere l’illecito fosse stato lui stesso.
L’assenza di “prove materiali” a testimoniare l’attivazione diretta da parte del proprietario dell’immobile, per l’eliminazione dell’abuso edilizio, fa si che questo sia punibile per legge, come se a commettere l’illecito fosse stato lui stesso.
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