Contratto di mantenimento, l’anziano cede casa in cambio d’assistenza

  • 9 anni fa

La legislazione italiana, da agli anziani la possibilità di stipulare con un proprio parente il cosiddetto contratto di mantenimento: il soggetto in questione cede la propria casa ad uno degli eredi, conservandone l’usufrutto, e in cambio, questi deve prendersi cura di lui negli ultimi anni della sua vita, fornendogli sia assistenza materiale – generi di prima necessità, medicine, soldi etc…- che morale. In genere, tale contratto viene utilizzato per velocizzare ed anticipare le pratiche di spartizione dell’eredità e, dell’altro lato, garantisce all’anziano una vecchiaia serena con la sua famiglia.  

Ma, come funzione i contratto il mantenimento? Esistono dei requisiti da rispettare? Vediamolo insieme. 

Contratto di mantenimento, quando può essere applicato. 

Il contratto di mantenimento, al par di qualsivoglia altro contratto, presenta dei vincoli da rispettare affinchè venga considerato valido, uno di questi, è rappresentato dallo stato di salute dell’anziano che cede la propria casa. Affinche il contratto di mantenimento sia valido infatti, il proprietario dell’immobile al momento della cessione deve essere non solo in buona salute (non devono essere presenti malattie che ne pregiudichino le aspettative di vita) ne essere “troppo avanti negli anni” : un’età troppo avanzata, anche se il soggetto è in buona salute, lo rende, per la regge, prossimo alla morte. 

In caso della sussistenza di uno o entrambi i fattori elencati in precedenza,  si verificherebbe una sproporzione tra le due prestazioni contrattuali – da un lato abbiamo la cessione di un immobile che ha di per se un certo valore, e dall’altro l’assistenza prestata per brevissimo tempo – che renderebbe nullo il trasferimento del bene, mettendo gli altri eredi in condizione di poter impugnare il contratto, una volta deceduto il parente anziano, come accaduto di recente. 

Contratto di mantenimento nullo, il caso 

Di recente due coniugi sono stati chiamati a rispondere di fronte ai giudici di un contratto di mantenimento, impugnato dai nipoti dell’anziana signora che aveva ceduto l’immobile. Questa, aveva lasciato alla figlia e a suo marito la propria casa, in cambio di assistenza fino alla fine dei suoi giorni, avvenuta soltanto tre anni dopo. I nipoti, hanno quindi impugnato il contratto, chiedendo che la casa fosse rimessa nell’asse ereditario da dividere tra tutti gli eredi, con il benestare del giudice d’appello, che ha reputato valido il ricorso.

Conseguentemente la Corte di Cassazione ha disposto l’inclusione del bene immobile nell’eredità, ritenendo però che in questi casi, affinchè il contratto di mantenimento venga considerato nullo a tutto gli effetti, d’ora in poi, bisogna provare che all’epoca della stipula il cedente non avesse grandi prospettive di vita, e che non sia deceduto in seguito a malattia o problemi insorti successivamente. 

Cass. sent. n. 23895/16 del 23.11.2016.

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