Immaginate d’aver messo da parte, per mesi, ogni singolo centesimo utile ad acquistare la casa dei vostri sogni. Immaginate di esservi sistemati a dovere, e d’aver arredato di tutto punto la vostra dimora. Immaginate, di sentirvi felici ed appagati. Ora, provate ad immaginare come vi sentireste, se dopo qualche anno o anche meno, dietro al parato che avete scelto con tanta cura, iniziassero a comparire delle macchie di muffa, o che delle strane crepe, inizino a rigare i muri, del vostro nido domestico nuovo di zecca.
Pur troppo sono cose che possono e sono accadute in quanto, un immobile, al pari di qualsiasi altro oggetto, può avere dei difetti di costruzione, e piangere o maledire il venditore, di certo non vi ridarà casa vostra. Ma, avete sempre la possibilità di sfruttare la garanzia dell’immobile, per rivalervi legalmente contro ala ditta costruttrice.
Difetti di costruzione, i casi specifici.
Quando una casa nuova, inizia a presentare quelli che possono essere intesi come “difetti di costruzione”, la legge ha messo a disposizione del neo acquirente, una serie di strumenti per potersi tutelare. Ma, attenzione, non tutti i difetti della casa, possono essere ricondotti ad un’eventuale responsabilità dell’appaltatore, che può vedersi chiamato in causa, soltanto nei casi seguenti:
- gravi difetti di costruzione – ossia, per la presenza di difetti marcati o importanti, che compromettono la stabilità stessa dell’edificio che è, per questo, inutilizzabile. In questo caso, l’acquirente ha dieci anni di tempo dalla fine della costruzione dell’edificio, per far valere i propri diritti nei confronti della ditta costruttrice. Non prima però, d’aver denunciato il vizio dell’immobile, tramite l’invio di una raccomanta a.r., che deve essere inviata non appena s’individua il problema
- altri difetti di costruzione– anche in questo caso, è possibile ricorrere contro il costruttore, entro e non oltre i dieci anni dall’acquisto e, anche in questo caso, prima di ricorrere in giudizio bisogna denunciare il difetto di costruzione tramite raccomandata a.r., inviata entro 60 giorni dalla scoperta.
Difetti di costruzione, ecco cosa fare
Di certo, non c’è bisogno di specificare che in caso di difetti di costruzione di un immobile nuovo, bisogna interpellare un legale che, in alcuni casi, sarà libero di consigliare anche una “strada alternativa” dal quella che porta all’aula di tribunale, anche se resta sempre la migliore.
Una volta riconosciuto il danno e la colpevolezza della ditta costruttrice, tramite l’ausilio di specialista autorizzati, e sempre in presenza di proprio legale, il neo acquirente potrà chiedere:
- la riduzione del prezzo d’acquisto o il rimborso, nel caso questo sia già stato interamente o in parte pagato.
- scindere il contratto, nel caso in cui il vizio di costruzione si marcato
Inoltre, al di là della riparazione del difetto di costruzione a sua spese, l’appaltatore, potrebbe essere condannato a provvedere ad opere diverse e più costose, a patto che servano sempre a migliorare le funzionalità dell’immobile.
