Panni stesi in condominio: è vietato dalla legge?

  • 10 anni fa

Stendere i panni sul balcone se si abita in condominio è davvero vietato dalla legge o ci sono delle eccezioni? Scopriamolo insieme

Stendere i panni sul balcone è uno dei comportamenti che sono maggiormente causa di litigio quando si vive in condominio: ma stendere i panni in condominio è davvero vietato dalla legge?

Innanzitutto è bene chiarire che esistono due tipi di regolamenti che disciplinano questo comportamento: regolamenti condominiali e regolamenti comunali. I regolamenti condominiali sono stabiliti dagli stessi condomini e cambiano da condominio a condominio.

La maggior parte dei regolamenti condominiali vieta di stendere i panni sui balconi che affacciano sulla pubblica via, soprattutto in determinati orari, mentre consente questo comportamento sui balconi che affacciano, ad esempio nel cortile interno del palazzo; allo stesso modo, ci sono anche dei regolamenti comunali che vietano questa condotta per ragioni di pubblico decoro, anche se è bene ricordare che l’attività di stendere i panni non è da considerarsi un atto di deturpamento del decoro architettonico.

A regolamentare la questione in assenza di regolamenti specifici interviene l’art. 908 del Codice Civile, che afferma che le acque piovane non possono “cadere nel fondo del vicino”, applicandosi indirettamente anche all’abitudine di stendere i panni gocciolanti. Anche la Corte di Cassazione si è espressa in modo simile, stabilendo che è consentito stendere i panni sul balcone soltanto se questi sono ben strizzati e quindi non gocciolano negli spazi comuni o sul balcone sottostante.

In presenza di un regolamento condominiale o comunale che vieta di stendere i panni sul balcone, il condomino inadempiente può essere denunciato per la sua condotta inappropriata: prima scatta una diffida, poi, soprattutto in caso di violazione di un regolamento comunale, può scattare anche una denuncia penale: l’art. 674 del Codice Penale infatti punisce con l’arresto fino a un mese e con un’ammenda pecuniaria fino a 206 euro chi “versa” in un luogo privato o un luogo di pubblico transito “cose atte a offendere, imbrattare o molestare persone”.

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