Come comunicare la proroga della cedolare secca

  • 4 anni fa
cedolare secca

Chiunque sia proprietario di un immobile che concede in affitto ad un locatario conosce di certo molto bene i vantaggi derivanti da un contratto in regime di cedolare secca. Non è però noto a tutti coloro che ne usufruiscono che la proroga della cedolare secca è obbligatoria, e la comunicazione va effettuata entro i 30 giorni dalla prima scadenza naturale dei contratti a canone libero (quelli in modalità 4+4) oppure se a canone convenzionato (modalità 3+2).
Per la comunicazione si può utilizzare l’apposito modulo RLI dove va indicato il codice tributo relativo, versando poi le imposte dovute tramite modello F24.

Cosa succede se si dimentica la proroga della cedolare secca?

La mancata comunicazione della proroga del regime di cedolare secca fa presupporre all’Agenzia delle Entrate che si intende iniziare ad applicare al contratto di affitto il regime di tassazione ordinario, versando di conseguenza l’Irpef e l’imposta di registro previsti dalla legge. Per lo meno, era così fino a qualche tempo fa, anche se le cose adesso stanno in maniera leggermente diversa, come vedremo successivamente.

Le sanzioni per l’omessa proroga della cedolare secca

Ci sono inoltre alcune precise sanzioni che riguardano l’omissione o del versamento dovuto o una dichiarazione parziale del canone. Vediamo i singoli casi nel dettaglio.

  • Dimenticare di versare la cedolare comporta la stessa sanzione applicata per l’omessa registrazione di un contratto di affitto standard, e che ha un importo variabile tra il 120% e il 240% dell’imposta dovuta.
  • La mancata dichiarazione di parte del canone si traduce in una sanzione che va dal 200% al 400% dell’imposta dovuta
  • La sanzione per l’eventuale ravvedimento, qualora si incorra in accertamento fiscale per il ritardato versamento, è pari al 30% dell’imposta dovuta con maggiorazione degli interessi.
  • Chi invece dimentica di registrare una risoluzione anticipata del contratto può ravvedersi entro 30 giorni con sanzione di soli 35 e, mentre superato tale limite la sanzione sale a 67 €.

Il caso speciale dell’articolo 3 bis per cedolare secca

Il cosiddetto Decreto Crescita (DL 34/2019, che è stato convertito poi in Legge 58/2019) prevede all’Articolo 3 bis che siano abrogate quelle sanzioni connesse con l’obbligo di comunicazione dei contratti in regime di cedolare secca come previsto dal precedente Dlgs 23/2011.

Conclusioni sulla cedolare secca

È evidente che il regime di cedolare secca sia in alcuni casi molto vantaggioso per i proprietari di immobili: se a quanto pare l’obbligo di comunicazione della proroga è cessato, è però la stessa Agenzia delle Entrate a consigliare di compilare ugualmente il modulo RLI per non rischiare disallineamenti. Ciò che conta principalmente è manifestare, attraverso la dichiarazione dei redditi e con il conseguente versamento delle relative imposte, la volontà di mantenere in essere l’opzione.
Per qualsiasi dubbio o perplessità in merito potrai sempre rivolgerti ad una delle sedi dell’Agenzia Immobiliare a Napoli Leonardo, dove i nostri esperti consulenti sapranno guidarti anche nella burocrazia e metterti al riparo da insidie o sanzioni.

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