Umidità di risalita, una questione (anche) burocratica

  • 3 mesi fa
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umidità di risalita

Si sente spesso parlare in riferimento agli immobili ed al loro stato del cosiddetto fenomeno dell’umidità di risalita, inconveniente che denota un vizio di costruzione e che è in grado di causare danni anche molto evidenti e consistenti che richiedono costosi interventi per la loro riparazione. Prima di addentrarci nell’aspetto legale e burocratico della questione chiariamo meglio di cosa si tratta.

Cos’è l’umidità di risalita e da cosa è causata?

L’umidità di risalita consiste nell’azione delle molecole d’acqua che sfruttano la loro capillarità e capacità di infiltrazione dal basso verso l’alto, fino a raggiungere le pareti e portando con sé sali minerali che vanno a danneggiare l’intonaco che si scrosta, rovinano i rivestimenti a vernice e riescono persino a fuoriuscire dalle fughe tra le piastrelle; a questi danni strutturali si accompagna quasi sempre la formazione di antiestetiche e pericolose chiazze di muffa.
La causa principale di questo fenomeno è da ricercarsi o in una cattiva impermeabilizzazione del fabbricato, sia in senso orizzontale che verticale, nel caso di costruzioni recenti, mentre per immobili ed edifici più datati viene scatenato dal logoramento stesso dovuto al tempo ed all’azione degli agenti atmosferici che a lungo andare degradano l’impermeabilizzazione compiuta in precedenza.
Esiste in merito un determinato riferimento giuridico e normativo che stabilisce la responsabilità del fenomeno in un caso ben preciso che andremo ad esaminare nelle prossime righe. Teniamo a sottolineare che quando effettuiamo i nostri sopralluoghi che precedono una compravendita tra privati ci occupiamo anche di analizzare questi aspetti; per le nostre valutazioni di immobili a Napoli infatti consideriamo anche attraverso apposite perizie lo stato del fabbricato e l’eventuale presenza di macchie sospette sulle pareti.

Responsabilità del costruttore

Nel caso di un immobile che venga acquistato nuovo e direttamente dal costruttore o da un appaltatore la normativa vigente e segnatamente all’articolo 1669 del Codice Civile stabilisce che se il danno si verifica entro 10 anni dal compimento dell’opera si tratta di un grave difetto di costruzione. La società che se ne è occupata ha quindi piena responsabilità dell’accaduto, considerando l’immobile come “in garanzia”, ed è tenuta a porre rimedio a proprie spese in tutti i casi, sia quando si verificano danni che incidono sulla struttura e sulla sua funzionalità sia quando viene deteriorato l’aspetto e di conseguenza il pieno godimento del bene da parte di chi l’ha acquistato.
È però fondamentale per vedere riconosciuti i propri diritti nei confronti della società costruttrice, la quale potrà anche erogare una determinata somma di denaro a titolo di risarcimento, che la denuncia venga compiuta entro un anno dalla scoperta del danno/difetto.

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